Reversibilità e divorzio

Reversibilità e divorzio

La Corte di Cassazione dovrà stabilire se aver incassato l’assegno di divorzio in un’unica soluzione fa venire meno il diritto alla reversibilità

 

Saranno le Sezioni unite della Corte di cassazione a stabilire se l’ex moglie, che ha incassato in un’unica soluzione l’assegno di divorzio, ha diritto a percepire parte della pensione di reversibilità dell’ex marito, suddividendola con la vedova.
In base all’articolo 9, comma 3, della legge 898/1970, una quota della pensione di reversibilità spettante alla vedova (o al vedovo) deve essere attribuita all’ex coniuge divorziato titolare dell’assegno divorzile. I giudici, nel corso del tempo, si sono divisi sul fatto se incassare l’assegno in un’unica soluzione faccia venir meno il diritto alla pensione di reversibilità.
A fronte di questa situazione, con l’ordinanza n. 1453/2017 già depositata, la questione è stata rimessa al primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.

 

Pertanto in attesa della sentenza continuiamo a presentare le domande all’INPS.