
Congedo parentale ad ore – istruzioni INPS con la circolare n. 230 del 29 dicembre 2016
Con circolare INPS n. 152 del 18 agosto del 2015 sono state illustrate le novità sul congedo parentale fruito in modalità oraria.
La presente disposizione integra la circolare 152 in attesa di una più ampia revisione della materia che codifichi le diverse modalità di fruizione del congedo parentale.
Si premette che il congedo parentale su base oraria può essere fruito nella modalità stabilita dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, oppure in base al criterio generale stabilito dall’art.32, comma 1-ter, del T.U. maternità/paternità.
Si evidenzia altresì che le predette modalità di fruizione del congedo parentale sono tra loro
alternative e pertanto l’utilizzo dell’una esclude l’altra.
In particolare nel caso di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplini dettagliatamente le modalità di fruizione del congedo stesso, la fruizione del congedo parentale potrà avvenire su base oraria nei limiti del monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa (corrispondente ad una giornata di congedo parentale), così come identificato nella specifica disciplina contrattuale del congedo parentale.
Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale, il monte ore giornaliero e l’importo dell’indennità giornaliera dovranno essere riproporzionati in ragione della percentuale di part-time.
Preme evidenziare che il monte ore giornaliero, cui fa riferimento il comma 1-bis deve essere determinato dalla specifica contrattazione che disciplina le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, e pertanto potrebbe divergere dal normale orario contrattuale.
Nel caso di assenza di contrattazione collettiva che disciplini il congedo parentale in modalità oraria, la fruizione potrà avvenire su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Si precisa che la fruizione deve essere “pari alla metà” dell’orario medio e non “fino alla metà” dell’orario medio giornaliero.
Anche in questo caso l’orario medio giornaliero contrattuale e l’importo dell’indennità giornaliera dovranno essere riproporzionati in ragione della percentuale di part-time.
Per quanto concerne il calcolo dell’indennità, occorre evidenziare che l’art 34 del T.U., che rinvia all’art. 23 del medesimo T.U., non è stato oggetto di modifica da parte del d.lgs. 80/2015, pertanto ad oggi la base di calcolo dell’indennità continua ad essere costituita dalla retribuzione media globale giornaliera. Ciò posto, nel caso di contratto collettivo
che disciplini dettagliatamente le modalità di fruizione del congedo, per calcolare l’importo dell’indennità si dovrà dividere il numero di ore fruite nel mese solare per il monte ore indicato dal datore di lavoro. Ciò al fine di assicurare che, a prescindere dalla modalità utilizzata (oraria, giornaliera o mensile), l’indennità giornaliera definita secondo i parametri di legge (art. 23 T.U. cit.), abbia lo stesso importo. La stessa metodologia di calcolo dovrà applicarsi anche nel caso di assenza di contrattazione collettiva che disciplini il congedo parentale in modalità oraria.
Fonte INPS
In allegato le slides — > Congedi parentali[1302]