Conviventi di fatto e permessi giornalieri per disabilità grave – legge 104/92

Conviventi di fatto e permessi giornalieri per disabilità grave – legge 104/92

Convivenze di fatto

 

Legge 20 maggio 2016, n. 76 e Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016.

 

Effetti sulla concessione dei permessi legge n. 104/92 per assistenza ai disabili gravi.

 

Per i conviventi di fatto viene esteso il diritto solo ai 3 giorni di permesso e non al congedo biennale.

 

L’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 prevede il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado – riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, c.3, della legge 104 stessa (diritto esteso ai conviventi di fatto).

Le predette disposizioni vanno oggi coordinate con quelle introdotte dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016, in particolare:

  • La Legge 20 maggio 2016, n.76 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto.
  • La Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016, inoltre, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/92.

Si precisa che nella domanda di beneficio il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, lo stato di convivente di fatto, comma 36 della legge 76/2016.

Per la qualificazione di “convivente” dovrà farsi riferimento alla “convivenza di fatto” come individuata dal comma 36, dell’art. 1, della legge n. 76 del 2016 in base al quale «per convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile» e accertata ai sensi del 37.

Tale comma prevede che per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento anagrafico di cui al DPR 30 maggio 1989, n.223.

Trattandosi di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, nella domanda, di essere convivente di fatto ai sensi del comma 36 della legge 76/2016.

È opportuno sottolineare che, ai sensi di legge, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.

 

Per approfondi vedi circolare INPS n. 38 del 27 febbraio 2017