
INPS: congedo obbligatorio – 2 giorni – per i padri lavoratori dipendenti prorogato anche per il 2017 – legge n. 232/2016
L’INPS, con messaggio n mannligapotek.com/. 828 del 24 febbraio 2017, informa che i congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017.
Il congedo obbligatorio è pari a 2 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Presentazione della domanda: sono tenuti a presentare domanda all’INPS solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’INPS.
Vi rammento che il congedo facoltativo (1 o 2 giorni ma la madre doveva rinunciare a tali giorni sul suo diritto al congedo obbligatorio) per i padri non è stato prorogato per l’anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell’INPS.