
Maternità e paternità per le lavoratrici e lavoratori autonomi
Approfondimento con la circolare INPS n. 128 dell’11 luglio 2016
Il decreto legislativo n. 80/2015, dal 25 giugno 2015, modifica gli artt. 28, 66 e 67 del T.U. maternità/paternità (D.lgs. n. 151/2001), introducendo in favore dei lavoratori autonomi una indennità di paternità e prevedendo maggiori periodi di tutela in caso di adozione o affidamento.
a) Indennità di paternità per lavoratori autonomi in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma
A decorrere dal 25 giugno 2015, il padre lavoratore autonomo può fruire dell’indennità di paternità. Per padre lavoratore autonomo si intende il lavoratore appartenente ad una delle categorie di cui al capo XI del T.U. maternità/paternità (art. 66 T.U.):
– artigiano
– commerciante
– coltivatore diretto, colono, mezzadro, imprenditore agricolo a titolo principale
– pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Il diritto all’indennità di paternità è previsto a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma (ossia artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola a titolo principale, pescatrice autonoma della piccola pesca), e sorge qualora il padre rimanga l’unico genitore al verificarsi dei seguenti eventi:
– morte o grave infermità della madre
– abbandono del figlio da parte della madre
– affidamento esclusivo del figlio al padre.
L’indennità di paternità è riconoscibile, in presenza dei requisiti di legge dalla data in cui si verifica uno dei predetti eventi fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre lavoratrice. Si precisa che la data del parto è giorno a sé rispetto ai 3 mesi post partum e, pertanto, tale giorno non è indennizzabile a favore del padre a titolo di indennità di paternità, ma è indennizzabile a favore della lavoratrice madre avente diritto all’indennità.
Riguardo alla determinazione del periodo post partum della madre – che individua il periodo indennizzabile al padre al verificarsi di uno dei predetti eventi – si rammenta che:
– se la madre è lavoratrice dipendente, il congedo post partum coincide con i 3 mesi dopo il parto più eventuali periodi di congedo di maternità ante partum non goduti;
– se la madre è lavoratrice autonoma, l’indennità post partum spetta per i 3 mesi dopo il parto (art. 68 T.U.)
Anche per i padri autonomi, analogamente a quanto previsto per le lavoratrici autonome, non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità.
Decorrenza dell’indennità di paternità
Posto che la riforma è entrata in vigore il 25 giugno 2015, l’indennità di paternità è riconoscibile in relazione agli eventi (morte o grave infermità della madre dipendente o autonoma, abbandono, affidamento esclusivo del figlio) che si sono verificati dal 25 giugno 2015 in poi.
b) Requisiti e misura dell’indennità
L’indennità di paternità, per i periodi sopra specificati, è riconosciuta alle stesse condizioni e nella stessa misura prevista per l’indennità di maternità in favore delle madri lavoratrici autonome, a prescindere dalla verifica della sussistenza o meno del diritto delle stesse all’indennità di maternità.
La misura dell’indennità di paternità è calcolata in base alle stesse regole previste per l’indennità di maternità ed è pari quindi all’80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell’attività autonoma svolta (i minimali in questione sono annualmente rivalutati – circolare INPS n. 51 del 17 marzo 2016).
Modalità di presentazione della domanda di indennità e pagamento
L’indennità di paternità è riconosciuta a domanda dell’interessato. La prestazione è soggetta al termine prescrizionale di un anno, previsto di regola per le prestazioni previdenziali di maternità e paternità, decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile (modello SR01).
c) Nuovi periodi di maternità per le lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento
Per effetto del d.lgs. 80/2015, le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, hanno diritto all’indennità di maternità per gli stessi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti dall’art. 26 del T.U. comma 2 dell’art. 67 T.U. riformulato (si rammenta che, prima della riforma, le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, avevano diritto all’indennità di maternità per i 3 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia, a condizione che il minore non avesse superato i 6 anni di età, oppure i 18 anni in caso di adozione internazionale).
Con la riformulazione del comma 2 dell’art. 67 T.U., il diritto all’indennità in caso di adozione o affidamento spetta alle lavoratrici autonome per un periodo di 5 mesi, a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento, secondo le modalità già previste per le lavoratrici dipendenti (circolare Inps 16 del 4 febbraio 2008):
– in caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale, l’indennità spetta per i primi 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice;
– in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, l’indennità può essere richiesta anche prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. In tale caso, l’ente autorizzato a curare la procedura di adozione è chiamato a certificare la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice. Tale certificazione va allegata alla domanda di indennità da presentare all’INPS ai fini del pagamento diretto della prestazione. L’indennità per l’eventuale periodo residuo va fruita, comunque, entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.
– nel caso di affidamento non preadottivo di minore, l’indennità può essere fruita per periodi compresi nei cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi.
Analogamente a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, l’indennità spetta anche nel caso in cui, dopo l’adozione/affidamento, il minore, durante il congedo, raggiunga la maggiore età.
I periodi sopra detti sono indennizzabili alle consuete condizioni, occorre quindi verificare che la lavoratrice, durante il periodo di maternità richiesto: risulti iscritta ad una delle Gestioni INPS dei lavoratori autonomi (Artigiani, Esercenti attività commerciali, Coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni) oppure, in caso di pescatrici, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (circolare Inps 24 del 9 febbraio 2016), sia in regola con i versamenti contributivi a copertura dei periodi indennizzabili.
Si rammenta che, anche per gli eventi in esame, non sussiste l’obbligo di astensione dall’attività autonoma ai fini dell’indennità di maternità.
d) Indennità di paternità per lavoratori autonomi adottivi o affidatari
Anche nel caso di adozione e affidamento, nei predetti limiti previsti per le lavoratrici autonome, i padri lavoratori autonomi possono beneficiare dell’indennità giornaliera di cui all’art. 66 T.U., per i periodi non fruiti dalla madre lavoratrice (dipendente o autonoma), in caso di morte o grave infermità della stessa, di abbandono del minore o di affidamento esclusivo del bambino al padre. Non è prevista invece la possibilità di rinuncia all’indennità da parte della madre, lavoratrice dipendente o autonoma, a favore del padre autonomo.
e) Congedo di paternità per lavoratori dipendenti in caso di madre lavoratrice autonoma
Il legislatore ha previsto che, nei casi indicati dall’art. 28 comma 1 (morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo del figlio), il padre lavoratore dipendente possa fruire del congedo di paternità anche in caso di madre lavoratrice autonoma.
Questa disposizione non costituisce di fatto una novità sostanziale in quanto, in attuazione della sentenza n. 1/1987 della Corte Costituzionale, il lavoratore dipendente ha già diritto a fruire del congedo di paternità nei casi di morte della madre, grave infermità, abbandono, affidamento esclusivo ex art. 28 T.U., a prescindere dal fatto che la madre sia lavoratrice o non lavoratrice (circolare INPS n. 8 del 17 gennaio 2003, par. 10).
Riepilogo della documentazione da produrre in caso di domanda di indennità di paternità
In merito alle modalità di attestazione delle situazioni che danno diritto all’indennità di paternità si riepilogano di seguito le istruzioni già contenute nel messaggio INPS numero 8774 del 4 aprile 2007 e nella circolare INPS n. 47/2012. Tali indicazioni trovano applicazione per tutti i padri lavoratori richiedenti l’indennità di paternità:
in caso di morte della madre, il padre richiedente, all’atto della compilazione della domanda, indica gli estremi della madre e la data del decesso (si rammenta che non deve essere richiesto né acquisito, il certificato di morte);
in caso di grave infermità della madre, in mancanza di specifiche indicazioni da parte del legislatore, si confermano le istruzioni fornite col citato messaggio: il padre produce all’INPS specifica certificazione medica che dovrà essere trasmessa ed esaminata dal medico della Struttura INPS competente, il quale dovrà valutare la compatibilità dell’infermità in rapporto all’assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del neonato. Si fa presente che, nella fattispecie, i certificati medici rientrano tra i documenti che non sono suscettibili di autocertificazione (art. 49, DPR. 445/2000);
in caso di abbandono del figlio non riconosciuto dalla madre, il padre rende dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR. 445/2000. Tale dichiarazione va allegata alla domanda telematica;
in caso di abbandono del figlio riconosciuto dalla madre, occorre acquisire copia del provvedimento con il quale il giudice si è pronunciato in merito alla decadenza della potestà dell’altro genitore, ai sensi degli artt. 330 e 333 Cod. Civ. A tale fine il padre comunica gli elementi identificativi del provvedimento indicando l’autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria. Tuttavia, per accelerare la definizione della domanda, il genitore può allegare copia conforme all’originale del provvedimento giudiziario (circ. 47/2012, par. 2).
Qualora alla data della domanda il provvedimento non sia stato ancora emesso, il padre presenta copia dell’istanza diretta ad ottenere il provvedimento stesso;
in caso di affidamento esclusivo del figlio, ai sensi dell’art. 155 bis del Cod.Civ., il padre affidatario comunica gli elementi identificativi del provvedimento indicando l’autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria. Tuttavia, per accelerare la definizione della domanda, il genitore può allegare copia conforme all’originale del provvedimento giudiziario (circ. 47/2012, par. 2).
Appendice
L’art. 28 del T.U. è stato modificato con l’aggiunta del comma 1 ter: “L’indennità di cui all’articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
L’art. 66 T.U. è stato modificato con l’aggiunta del comma 1 bis: “L’indennità di cui al comma 1 spetta al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.”
L’art. 28 T.U. maternità/paternità è stato modificato con l’aggiunta del comma 1 bis: “1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità di cui all’articolo 66”.
Si allegano di seguito slides consultabili —> MATERNITA’ AUTONOME [1496]