14° mensilità ai pensionati con 64 anni di età

14° mensilità ai pensionati con 64 anni di età

Somma aggiuntiva – 14° mensilità – per le “pensioni basse” (art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 81/2007, convertito con modificazioni nella legge 127/2007)

 

Pagamento luglio 2016

 

Beneficiari e condizioni

 

La somma aggiuntiva viene corrisposta ai pensionati (INPS, INPDAP, IPOST, ENPALS) con età pari o superiore a 64 anni a condizione che non superino determinati limiti di reddito personale (Ai fini del diritto alla somma aggiuntiva, il reddito del coniuge non viene preso in considerazione. Il diritto alla somma aggiuntiva insorge semplicemente quando tutte le condizioni prescritte dalla legge siano verificate: non è richiesta alcuna domanda, per perfezionarlo, ma è se il diritto è accertato e non viene pagato è necessario provvedere con la domanda all’INPS).

 

 

Sono interessati i soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico:

  • dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa;
  • della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
  • delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
  • della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/1995;
  • del Fondo clero e ministri di culto di religioni diverse dalla cattolica.

 

Possono avere diritto alla somma aggiuntiva anche i titolari di assegno ordinario d’invalidità ed i titolari di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 42/2006, purché almeno una quota di pensione sia a carico di una delle predette gestioni.

 

I pensionati delle casse privatizzate e private dei liberi professionisti non hanno diritto alla somma aggiuntiva.

 

La somma aggiuntiva viene corrisposta, in misura intera o ridotta, a condizione che il reddito annuo del pensionato risulti inferiore ad una volta e mezza il trattamento minimo annuo (€ 9.786,86 nell’anno 2016) maggiorato della somma aggiuntiva spettante in misura intera.

Alla formazione del reddito complessivo individuale concorrono i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (nel limite di reddito personale rientrano tutte le pensioni che il soggetto percepisce: dirette o indirette, le eventuali rendite INAIL, le pensioni dall’estero e gli assegni o pensioni civili).

Non devono essere computati, per esplicita previsione normativa, i seguenti redditi:

  • assegni al nucleo familiare e assegni familiari;
  • indennità di accompagnamento;
  • casa di abitazione e relative pertinenze;
  • trattamenti di fine rapporto;
  • competenze arretrate soggette a tassazione separata.

 

Sono altresì esclusi i redditi:

  • delle pensioni di guerra (circolare INPS n. 268/91);
  • dell’indennità speciale per i ciechi parziali e dell’indennità di comunicazione per i sordi perlinguali previste dagli articoli 3 e 4 della legge 508/1988 (msg INPS n. 14878/93);
  • dell’indennizzo previsto dalla legge 210/1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (circolare INPS n. 203/2000);
  • dell’importo aggiuntivo pari a € 154,94 previsto dall’art. 70 della legge 388/2000 (circolare INPS n. 9/2001);
  • dei sussidi economici che i Comuni e gli altri Enti erogano ad anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità (msg INPS n. 362/2000).

 

Misura della somma aggiuntiva

 L’importo della somma aggiuntiva viene determinato in base all’anzianità contributiva complessiva ed erogato dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale (quello con maggiore anzianità contributiva).

Per i bititolari di pensioni dirette e ai superstiti si tiene conto della sola anzianità contributiva complessiva relativa a tutti i trattamenti diretti.

Per i titolari solo di pensioni ai superstiti, l’anzianità contributiva complessiva viene ridotta nell’aliquota di reversibilità dell’avente diritto (ad esempio 60% se il titolare avente diritto è il coniuge superstite), facendo riferimento all’aliquota di reversibilità prevista dalla legge al momento dell’attribuzione della somma aggiuntiva.

Per calcolare l’anzianità contributiva si tiene conto di tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto) utile ai fini del diritto o della misura (anzianità più favorevole), compresa quella utilizzata per la liquidazione di supplementi. I periodi sovrapposti temporalmente vengono computati una sola volta.

Nel caso di pensioni in totalizzazione (D.Lgs. 42/2006) va valutata solo l’anzianità contributiva posseduta nelle gestioni interessate, escludendo eventuali periodi delle casse libero professionali.

Per i titolari di pensioni in convenzione internazionale o di pensione estera vengono presi in considerazione i soli contributi italiani relativi al pro-rata o alla pensione a carico di Enti previdenziali italiani.

In caso di godimento della pensione per periodi inferiori all’anno (pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio, pensioni chiuse per decesso in corso d’anno) e di compimento del 64° anno di età nel corso dell’anno, la somma aggiuntiva spetta in proporzione ai mesi di vigenza del trattamento pensionistico o di possesso del requisito anagrafico (msg INPS n. 24914/2007).

 Nel caso in cui il reddito annuo del pensionato sia superiore a una volta e mezza il trattamento minimo, ma comunque inferiore a tale importo maggiorato della somma aggiuntiva spettante in misura intera, il beneficio verrà corrisposto in misura ridotta fino a concorrenza del valore complessivo.

La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione, dall’anno 2008, per un importo pari a euro 156, dell’incremento delle maggiorazioni sociali di cui all’art. 38 della legge 448/2001 (incremento al “milione”), come determinato in applicazione del comma 5 della legge stessa.

 

Corresponsione della somma aggiuntiva

La somma aggiuntiva viene corrisposta in unica soluzione.

Nell’anno 2016 in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno.

 

Si allegano schede in Power-point —> Somma aggiuntiva_14° mensilità_2016