Infortunio in itinere

Infortunio in itinere

NUOVE DISPOSIZIONI SULL’INFORTUNIO IN ITINERE

L’art. 5, commi 4 e 5, Legge n. 221/2015 – in vigore dal 2 febbraio 2016 – recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” stabilisce che i lavoratori che si infortunano recandosi al lavoro in bicicletta beneficiano della tutela piena anche qualora non si avvalgano di piste ciclabili.

Conseguentemente non è più necessario che, ai fini dell’indennizzabilità dell’evento occorso in bicicletta, debba essere verificata la presenza di mezzi pubblici, la possibilità di effettuare il percorso a piedi o, ancora, la presenza di pista ciclabile, ferma restando, ovviamente, la sussistenza delle condizioni generali per l’infortunio in itinere.

L’art. 5, commi 4 e 5, Legge n. 221/2015 – in vigore dal 2 febbraio 2016 – recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” stabilisce che i lavoratori che si infortunano recandosi al lavoro in bicicletta beneficiano della tutela piena anche qualora non si avvalgano di piste ciclabili.

Conseguentemente non è più necessario che, ai fini dell’indennizzabilità dell’evento occorso in bicicletta, debba essere verificata la presenza di mezzi pubblici, la possibilità di effettuare il percorso a piedi o, ancora, la presenza di pista ciclabile, ferma restando, ovviamente, la sussistenza delle condizioni generali per l’infortunio in itinere.