
Indennità di maternità e paternità nella gestione separata INPS
L’INPS, con la Circolare n. 42 del 26 febbraio 2016, interviene per fornire indicazioni operative per l’applicazione delle novità previste dal D.Lgs n. 80/2015 – in vigore dal 25 giugno 2015 – in materia di indennità di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS.
In particolare, riguardo al diritto all’indennità di maternità/paternità in caso di mancato versamento della contribuzione da parte del committente o associante, l’INPS precisa che le nuove disposizioni si applicano esclusivamente in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati”, in quanto non responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva; in mancanza del requisito contributivo effettivo sono indennizzabili in base alla contribuzione dovuta i congedi ricadenti dall’anno 2015 anche per l’eventuale periodo antecedente all’entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015).
Con il nuovo articolo 64-bis del D.Lgs n. 151/2001 è stato confermato (in quanto già previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 257/2012) alle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata INPS il diritto a percepire l’indennità di maternità per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia in caso di adozione nazionale o internazionale.
Si allegano le slides di approfondimento per ulteriori chiarimenti. Per visualizzarle cliccare qui —> MATERNITÀ E PATERNITÀ IN GESTIONE SEPARATA