
Dimissioni volontarie del rapporto di lavoro – le ultime novità
La telematica entra anche nelle procedure per i lavoratori che intendano dimettersi dal loro posto di lavoro, la carta non sarà più utilizzabile. Alcuni Sindacati hanno chiesto una proroga ma ad oggi il Ministero non modificato la data di entrata in vigore del provvedimento di legge.
“Stop alle dimissioni in bianco: da oggi l’Italia è un Paese un pò migliore”, dice il ministro Giuliano Poletti. “Prima – aggiunge Poletti – per comunicare le dimissioni bastava una lettera firmata senza che si potesse verificare quando e come questo era davvero avvenuto; da oggi, con la nuova regola, si chiude, in modo definitivo, la pratica indecente delle dimissioni in bianco che in passato hanno colpito tanti lavoratori e, in particolare, tante lavoratrici, solo per il rischio che potessero diventare mamme”. “Adesso – conclude il ministro – questo non si potrà più fare: è un elemento di civiltà in più che abbiamo introdotto nel nostro Paese. Se la nuova procedura richiederà qualche minuto in più, sicuramente saranno minuti spesi bene”.
A seguito delle riforme introdotte con il “Jobs Act”, a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche. Obiettivo di questa importante novità è contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”, una pratica molto diffusa che sino ad oggi ha penalizzato i lavoratori più deboli.
Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni:
– inviare il nuovo modulo autonomamente tramite il sito del Ministero del Lavoro. In questo caso è necessario munirsi del Pin INPS Dispositivo. Si potrà così accedere al form online che permetterà di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere. Per i rapporti instaurati precedentemente al 2008, invece, il lavoratore dovrà indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale e i dati del datore di lavoro, in particolare l’indirizzo email o PEC. Nell’ultima fase dovranno essere inseriti i dati relativi alle dimissioni o alla risoluzione consensuale o alla loro revoca.
– rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione) che avrà il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro.
La compilazione con il PIN INPS dispositivo
Se il lavoratore sceglie di operare di persona deve accedere al sito del Ministero del lavoro e compilare un modulo online. La circolare 12/2016 introduce una semplificazione perché per accedere al sito da domani basterà il codice dell’Inps. Il modulo è composto da cinque sezioni (dati del lavoratore, del datore e del rapporto, recesso o revoca, dati d’invio) e i contenuti sono dettagliatamente definiti nel decreto 15 dicembre 2015. Verranno chieste, in particolare, le informazioni necessarie per risalire al rapporto che si vuole cessare. Se il rapporto di lavoro è iniziato dopo il 2008, anno di entrata in vigore della comunicazione obbligatoria, basterà inserire il codice fiscale perché il sistema evidenzi tutti i rapporti attivi su cui intervenire per il recesso. La sezione 4, ancora, dovrà essere sempre compilata dal lavoratore, mentre la 5 sarà aggiornata dal sistema in automatico. Una volta completato, il modulo verrà inoltrato alla Direzione Territoriale del Lavoro competente e alla casella di posta elettronica (anche non certificata) del datore di lavoro.
Chi può usare la procedura telematica
La procedura è stata introdotta e riguarderà tutti i casi di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro nel settore privato, anche per chi va in pensione, a eccezione delle dimissioni o risoluzioni effettuate in gravidanza o nel caso di figlio minore di tre anni o nei primi tre anni dall’adozione, di quelle effettuate in sede protetta, dei rapporti di lavoro domestico, dei marittimi e, in generale, durante il periodo di prova.
La facoltà di revoca
Viene previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 151/15, che entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo contenente le dimissioni o la risoluzione consensuale il lavoratore ha la facoltà di revocarle, sempre in via telematica.
La nuova procedura telematica si applica:
- a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore (nel rispetto del preavviso, la cui obbligatorietà non viene meno), e
- ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Esclusioni
La procedura telematica per la comunicazione (o revoca) delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali non si applica:
- ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
- al recesso durante il periodo di prova;
- ai rapporti di lavoro domestico;
- alle dimissioni/risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri soggette alla convalida presso la DTL competente;
- ai rapporti di lavoro marittimo;
- alle dimissioni/risoluzioni consensuali intervenute nelle sedi di cui all’art. 2113, comma 4, del codice civile (giudice, sede sindacale, commissione provinciale di conciliazione);
- alle dimissioni/risoluzioni consensuali intervenute presso le Commissioni di certificazione di cui all’art. 76 del D.Lgs n. 276/2003 (Enti bilaterali, DTL, Province, Università..).
Le dimissioni/risoluzioni consensuali comunicate dal lavoratore con modalità diverse rispetto a quelle sopra illustrate saranno considerate inefficaci.
Ne consegue pertanto che, nel caso in cui il lavoratore si dimetta con una semplice comunicazione cartacea, il datore di lavoro dovrà invitare e richiedere al lavoratore di utilizzare la nuova procedura informatica, pena l’inefficacia dell’atto.
Infatti, il contratto di lavoro si può considerare risolto solo se le dimissioni sono state presentate dal lavoratore per via telematica, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Ministero.
Soltanto con tali modalità il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
FAQ dell’ 11 marzo 2016
Dimissioni telematiche
1. Quali categorie di lavoratori non dovranno utilizzare la procedura per presentare le proprie dimissioni o risoluzione consensuale?
Il Decreto Legislativo n.151/2015 esclude i lavoratori domestici, le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale. Sono poi esclusi i genitori lavoratori nelle ipotesi indicate nell’articolo 55, comma 4 del Decreto Legislativo n.151/2001 che prevedono la convalida presso gli Uffici territoriali competenti. La circolare n.12/2016 specifica inoltre che non dovrà essere utilizzata la procedura nei casi di recesso durante il periodo di prova e per i rapporti di lavoro marittimo.
- La procedura dovrà essere utilizzata solo dai lavoratori del settore privato?
Sì, come indicato al punto 1.2 della circolare n https://lekarna-slovenija.com/kamagr…nafil/.12/2016, la procedura non si applica ai rapporti di lavoro del pubblico impiego.
- Anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare la procedura?
Sì, anche in questo caso, dovrà essere compilato il modello telematico per presentare le proprie dimissioni o effettuare la risoluzione consensuale.
- La procedura dovrà essere utilizzata dai collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato?
No, la procedura si applica ai rapporti di lavoro subordinato, così come indicato al punto 1.1 della circolare n.12/2016.
- L’interruzione anticipata del tirocinio prevede l’applicazione della procedura per le dimissioni volontarie?
No, perché il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro subordinato.
- Dovranno utilizzare la procedura anche i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata?
Sì.
- Nell’ipotesi di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvenga successivamente, per effetto della decorrenza del preavviso, è necessario utilizzare la procedura?
No. Il DM 15 dicembre 2015 disciplina le modalità di comunicazione delle dimissioni al momento in cui si manifesta la volontà e non già la data di decorrenza. Pertanto se le dimissioni sono state presentate prima del 12 marzo 2016 trova applicazione la normativa di cui alla legge n. 92/2012.
- Devo presentare le dimissioni o la risoluzione consensuale, come accedo alla procedura telematica in qualità di cittadino?
È necessario essere in possesso del PIN INPS dispositivo.
- A chi devo rivolgermi per ottenere il PIN INPS dispositivo?
Il PIN dispositivo è rilasciato dall’INPS e potrà essere richiesto online sul sito www.inps.it o recandosi presso una delle sedi territoriali dell’Istituto.
- Non conosco l’indirizzo PEC del datore di lavoro, cosa devo inserire?
È possibile inserire come recapito email anche una casella di posta non certificata.
- È necessario possedere il PIN INPS dispositivo e la firma digitale anche se si presentano le dimissioni – o la risoluzione consensuale – attraverso un soggetto abilitato?
No.
- Posso rivolgermi solo ad un soggetto abilitato presente nel mio luogo di residenza?
No, l’assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa.
- Il modello è disponibile anche in altre lingue?
Sì, è disponibile anche una versione del modello telematico in lingua tedesca, secondo quanto previsto dallo Statuto della Provincia Autonoma di Bolzano.
- Sono un soggetto abilitato come devo accedere alla procedura?
Sarà necessario registrarsi su Cliclavoro con il profilo di “Operatore” per ottenere le credenziali di accesso.
- Sono un consulente del lavoro, posso essere abilitato?
Il consulente del lavoro in qualità di singolo non rientra tra i soggetti abilitati.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Circolare 4 marzo 2016, n.12
Modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Nuova disciplina ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 dicembre 2015.
Dimissioni del lavoratore – Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale – Dimissioni on line – Dimissioni telematiche – Modulo per le dimissioni – Modulo di recesso dal rapporto di lavoro – Modalità tecniche di compilazione e di trasmissione del modulo
Oggetto: Modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Nuova disciplina ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 dicembre 2015.
- La nuova disciplina introdotta dald.lgs. n. 151 del 2015
L’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha previsto che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili da questo Ministero e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.
In attuazione di tale previsione è stato adottato in data 15 dicembre 2015 il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016, in vigore dal 12 gennaio 2016, con il quale è definito il modulo per la comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale. Il modello “telematico” adottato con il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 è valido su tutto il territorio nazionale ed è dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsificabilità.
1.1. Finalità e ambito di applicazione
La nuova disciplina, che si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016 e riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di cui al punto 1.2., intende, da un lato, evitare il fenomeno delle c.d. “lettere di dimissioni in bianco” e, dall’altro, rendere inefficaci le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle previste dalle nuove disposizioni.
Resta fermo per il lavoratore l’obbligo di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni e fermo restando che, in caso di mancato rispetto del termine di preavviso, le dimissioni, pur se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell’eventuale danno. Come stabilito dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2015, le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle previste dalla disciplina in esame sono inefficaci; in tal caso il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina.
La nuova modalità di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore e ai casi di risoluzione consensuale di cui all’articolo 1372, comma 1, del codice civile, per i quali si introduce la medesima “forma tipica” del modulo adottato con il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015.
È opportuno ricordare che il lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo previsto dalla nuova disciplina, ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità (articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2015).
1.2. Fattispecie escluse dalla nuova disciplina
La disciplina introdotta dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 non si applica:
- a) ai rapporti di lavoro domestico e nei casi in cui il recesso interviene nelle sedi c.d. “protette” (articolo 26, comma 7, del decreto legislativo n. 151 del 2015);
- b) al recesso durante il periodo di prova di cui all’articolo 2096 del codice civile;
- c) nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente (ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151);
- d) ai rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione.
Infine, in considerazione del fatto che la ratio dell’intervento normativo di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 è principalmente quella di contrastare la pratica delle c.d. dimissioni in bianco (cfr. articolo 1, comma 6, lettera g) della legge delega n. 183 del 2014), pratica che non risulta presente nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, si ritiene che la citata disposizione, così come la precedente disciplina di cui all’articolo 4, commi da 17 a 23-bis della legge n. 92 del 2012, non trovi applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2.I contenuti del D.M. 15 dicembre 2015
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 dicembre 2015 reca l’adozione del modulo utilizzato per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca e contiene altresì una regolamentazione organica del nuovo sistema di comunicazione, definendo parimenti le modalità tecniche di trasmissione ai soggetti interessati (datori di lavoro e Direzioni del lavoro territorialmente competenti) nonché i compiti dei soggetti che la legge individua come “intermediari”, ovvero i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lett. h) e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che possono trasmettere il modulo per conto del lavoratore (“soggetti abilitati”).
Entro il 12 marzo 2016, sarà disponibile sul sito del Ministero del lavoro – www.lavoro.gov.it – il modello utilizzabile sia dai lavoratori che dai soggetti che la disposizione individua come intermediari (articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2015).
2.1. Aspetti generali
Il preambolo contiene il riferimento normativo che costituisce la fonte primaria in attuazione della quale è stato emanato il decreto ed il riferimento al Codice dell’amministrazione digitale, che disciplina in forma organica l’uso appropriato delle tecnologie informatiche all’interno della pubblica amministrazione e nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione.
Sempre in via generale, l’articolo 2 del decreto reca le definizioni dei principali termini e locuzioni utilizzati nel testo normativo, sia per consentire una formulazione più efficace delle singole disposizioni sia per assicurare l’uniformità interpretativa rispetto al loro significato letterale. Tali definizioni nel prosieguo della nota circolare saranno indicate in carattere corsivo.
Il decreto prevede che il recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro non solo sia manifestato in “forma tipica”, ma anche che essa debba corrispondere necessariamente a quella del modulo adottato con il decreto stesso.
2.2. Soggetti abilitati
L’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 individua, al comma 4, i soggetti ai quali il lavoratore può rivolgersi per effettuare le comunicazioni secondo le nuove modalità.
Tale previsione è puntualmente ripresa dall’articolo 2 del decreto ministeriale, che definisce soggetti abilitati:
– i patronati;
– le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lett. h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Ad essi il lavoratore può rivolgersi per l’invio del modulo indipendentemente dal luogo ove questi sia residente o presti la sua attività lavorativa.
2.3. Il modulo
L’articolo 3 del decreto ministeriale dispone l’adozione del modulo ovvero del modello con il quale il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal contratto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale ovvero di revocare tale volontà nei tempi previsti (7 giorni) indicati dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, rinviando ad uno specifico allegato la dettagliata identificazione dei dati, dei sistemi di classificazione e del formato di trasmissione degli stessi.
Nel dettaglio, il modulo si compone di 5 (cinque) sezioni:
– una relativa ai dati identificativi del lavoratore;
– una relativa ai dati identificativi del datore di lavoro;
– una relativa ai dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;
– una relativa ai dati identificativi della comunicazione, indicando – nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale – la data di decorrenza delle stesse;
– una relativa ai dati identificativi del soggetto abilitato nonché ai dati rilasciati dal sistema al fine di identificare in maniera univoca e non alterabile il modulo: il codice identificativo del modulo e la data certa di trasmissione.
Tale modulo è reso disponibile attraverso un’apposita sezione del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it ai lavoratori e ai soggetti abilitati con le modalità tecniche che vengono descritte dettagliatamente in un allegato tecnico, messe a disposizione attraverso il sistema informatico S.M.V.
Secondo quanto previsto dallo Statuto della Provincia Autonoma di Bolzano tale modulo è a disposizione anche nella versione in lingua tedesca.
- Le modalità tecniche di compilazione e di trasmissione del modulo
La procedura introdotta dal decreto ministeriale per la manifestazione della volontà di recedere dal rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale è preceduta dalla fase di riconoscimento del soggetto che effettua l’adempimento, diversa a seconda se il lavoratore recede dal contratto direttamente o facendosi assistere da un soggetto abilitato.
Nel primo caso il lavoratore per rassegnare dimissioni “efficaci” deve essere in possesso del codice personale I.N.P.S. (“PIN INPS”) ovvero richiederlo all’Istituto; queste credenziali danno la possibilità di accedere al sistema e di compilare il modello. Tale codice permette di popolare automaticamente la sezione n. 1, rendendo i dati immodificabili da parte del lavoratore che sta compilando il modulo.
Nel caso di comunicazione resa per il tramite di uno dei soggetti abilitati dalla norma il sistema consente l’accesso anche in assenza del PIN INPS, con le sole credenziali di cliclavoro che tali soggetti possiedono o devono richiedere al momento della comunicazione. In seguito, la compilazione segue le medesime modalità adottate nel caso del lavoratore, di seguito illustrate, e il sistema indicherà direttamente nella sezione 5 il tipo di soggetto abilitato.
Prima della compilazione del modulo il sistema informatico SMV richiede all’utente di fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro dal quale si intende recedere e quindi le comunicazioni obbligatorie “attive”. Il recupero della comunicazione obbligatoria permetterà al sistema di popolare in automatico le sezioni 1, 2 e 3 e quindi di inibire il loro aggiornamento all’utente, con la sola eccezione dell’indirizzo e-mail del datore di lavoro che potrà essere aggiornato dal lavoratore.
Pertanto:
- per i rapporti di lavoro iniziati prima del 2008: l’utente compilerà le sezioni 2 e 3;
- per i rapporti di lavoro iniziati dopo il 2008: l’utente inserendo il solo codice fiscale del datore di lavoro avrà visione di tutti i rapporti di lavoro attivi in modo che potrà scegliere quello dal quale intende recedere.
La sezione 4 dovrà sempre essere compilata dal lavoratore. Si sottolinea la necessità, nella compilazione del campo “data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale”, di tenere in debita considerazione i termini di preavviso disciplinati dalla contrattazione collettiva.
La sezione 5 sarà aggiornata automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio nel sistema informatico SMV, attraverso due informazioni identificative: la data di trasmissione (marca temporale) e il codice identificativo che, insieme consentono la non contraffabilità e immodificabilità della comunicazione resa.
La data di trasmissione consente altresì al sistema di “controllare” il termine dei 7 giorni, entro il quale il lavoratore può revocare le dimissioni rese in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015. In quest’ultimo caso il lavoratore potrà accedere solo alle comunicazioni trasmesse nei 7 giorni precedenti. Il sistema informatico SMV darà accesso infatti alle sole comunicazioni revocabili.
Una volta completata la compilazione, il modulo viene inviato all’indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro implementato nell’apposita sezione 2 e alla Direzione del lavoro territorialmente competente, ovvero alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Siciliana.
Il rispetto di tali modalità rende valide le dimissioni ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, in quanto il modulo è trasmesso per via telematica (comma 1) e contiene i dati essenziali di cui al comma 3. Soltanto con tali modalità il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione prevista dall’articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 con le modalità previste dal D.M. 30 ottobre 2007. Analoga considerazione vale anche in caso di risoluzione consensuale.
- Sanzioni
L’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2015 disciplina le sanzioni alle quali è sottoposto il datore di lavoro che “altera” i moduli attraverso i quali il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal rapporto di lavoro, che non possono che essere resi con le modalità introdotti dal decreto ministeriale in esame. In particolare si prevede che: “Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i suddetti moduli è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981“. La violazione non è sanabile e pertanto non è applicabile l’istituto della diffida obbligatoria ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.
- Supporto agli utenti
Per garantire il necessario supporto agli utenti nella fase di avvio della nuova procedura, la compilazione del modulo sarà illustrata anche in un “video-tutorial”, reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – www.lavoro.gov.it – che mostra i passi operativi, sia nel caso in cui il modello venga compilato direttamente dal lavoratore e sia nel caso di intervento di uno dei soggetti abilitati. Inoltre sarà possibile utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica per inoltrare eventuali quesiti per l’utilizzo del sistema: dimissionivolontarie@lavoro.gov.it. Sul sito del Ministero, in un’apposita sezione, saranno pubblicate periodicamente le relative FAQ.
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