
Le novità della legge di stabilità 2016
Come abbiamo già introdotto nel precedente articolo “Legge di stabilità e altre novità”, annunceremo qui di seguito ulteriori aggiornamenti sulla LEGGE DI STABILITÀ.
L’INPS con la circolare di fine dicembre 2015 sulla rivalutazione delle pensioni nel 2016, conferma in base alla legge di stabilità che I PENSIONATI NON DOVRANNO RESTITUIRE IL DEBITO PENSIONISTICO MATURATO NEL 2015.
Con la circolare n.210 vengono resi noti i valori dei trattamenti pensionistici e assistenziali in via definitiva per l’anno 2015 e in via provvisoria per il nuovo anno. Nel 2016, per la prima volta, gli importi messi in pagamento saranno leggermente più bassi rispetto all’anno precedente questo perché: da un lato, l’inflazione reale nel 2015 è stata più bassa dello 0,1% di quella prevista nel dicembre 2014 e dall’altro il tasso di inflazione da applicare, in via previsionale per il 2016, è risultato pari a zero.
Il tutto è dovuto alla stagnazione economica e dell’andamento dei prezzi. La legge di stabilità ha comunque sospeso il conguaglio negativo rinviandolo al 2017.
Le uniche pensioni che aumenteranno sono quelle coinvolte nel decreto legge 65/2015, adottato dal Governo in risposta alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 70 della scorsa primavera. Si tratta delle prestazioni ricomprese tra le tre e le sei volte il trattamento minimo che già ad agosto 2015 hanno ricevuto una parziale compensazione degli effetti del blocco biennale (2012 e 2013) dell’indicizzazione.
Opzione donna – pensione rosa
Si amplia la platea delle donne che potranno accedere alla pensione tramite l’opzione al sistema contributivo in presenza di almeno 35 anni di contribuzione e di un’età pari o superiore a 57 anni e tre mesi per le lavoratrici dipendenti private e pubbliche e a 58 anni e tre mesi per le lavoratrici autonome, tali requisiti debbono essere maturati entro il 31/12/2015. Per coloro che maturano i requisiti di età e di contribuzione, prima di accedere al pagamento si dovrà attendere un tempo di attesa denominato “finestra”, pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Uso del part-time prima della pensione di vecchiaia: invecchiamento attivo
Ai soli lavoratori o lavoratrici dipendenti del solo settore privato con contratto a tempo pieno ed indeterminato che entro il 31.12.2018 maturano l’età per la pensione di vecchiaia possono, in presenza del requisito contributivo minimo a pensione, in accordo con il datore di lavoro, ridurre l’orario di lavoro fino al compimento dell’età anagrafica per l’accesso a pensione, la riduzione deve essere compresa tra il 40% e il 60% dell’orario pieno.
Non vi è alcuna penalizzazione ai fini del calcolo della pensione in quanto è riconosciuto l’accredito figurativo completo sull’orario a tempo pieno.
Il datore di lavoro corrisponderà in busta paga la quota dei contributi relativi alle ore non lavorate, tale importo non è imponibile previdenziale e fiscale.
Pensionamento Scuola dal 1 settembre 2016: opzione donna
La legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208/2015) prevede la proroga dell’opzione donna al 31 dicembre 2015. Pertanto avranno accesso al trattamento pensionistico le lavoratrici del comparto scuola (e non solo) che entro la suddetta data, 31/12/2015, abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi.
Le lavoratrici della scuola che vanteranno questi requisiti potranno presentare istanza di dimissioni, a decorrere dal 15 gennaio ed entro il 15 febbraio 2016, il pensionamento avverrà a decorrere dal 1 settembre 2016.
Pensionamento Scuola dal 1 settembre 2016: settima salvaguardia
Sempre la legge di stabilità 2016 prevede la possibilità di accesso al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero alla lavoratrici e ai lavoratori in congedo biennale retribuito, nell’anno 2011, per assistere i figli con disabilità grave. I requisiti, compresa la finestra di accesso, debbono essere maturati entro il 7 gennaio 2017. Le domande/istanze andranno presentate alle direzioni territoriali del lavoro competenti per residenza entro il 1 marzo 2016.
Penalizzazioni pensione anticipata
Le pensione anticipate con compresa tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014, sulle quali erano state applicate le penalizzazioni per chi era andato in pensione prima del compimento del 62° anno di età, dalla rata del 1 gennaio 2016, non saranno più soggette all’applicazione della penalizzazione, ma la legge di stabilità non prevede alcun rimborso per gli anni precedenti.
Aumenta di 250 euro la no tax area dei pensionati
Viene innalzata la misura delle detrazioni Irpef spettanti ai titolari di redditi da pensione (no tax area). Da quest’anno, pertanto, l’area di esenzione fiscale è salita da 7.500 euro a 7.750 euro per i pensionati con meno di 75 anni, e da 7.750 euro a 8.000 euro per coloro che hanno superato i 75 anni di età.
Detrazioni per spese funebri e per spese universitarie
Con effetto già a partire dall’anno d’imposta 2015, per le spese funebri (19% su un importo massimo di 1.550 euro per decesso), non è più previsto che le stesse debbano necessariamente riguardare uno dei soggetti indicati nell’articolo 433 del codice civile (coniuge, figli, discendenti e ascendenti, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle).
Il beneficio fiscale spetta a chi sostiene effettivamente la spesa per il funerale, a prescindere dal legame con la persona deceduta.
Per quanto riguarda invece le spese universitarie sostenute in atenei privati, un decreto ministeriale, entro il 31 dicembre di ogni anno, stabilirà la misura massima detraibile per ciascuna facoltà, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali (per il 2015, il Dm dovrà essere adottato entro il 31 gennaio 2016).
Proroga per il 2016 delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica
Pari al 65% per riqualificazione e al 50% per le ristrutturazioni edilizie, accompagnata da un nuova detrazione del 50% per l’acquisto di mobili da parte di giovani.
Congedo di paternità
La Legge di stabilità 2016 proroga, in via sperimentale per l’anno 2016, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita, adozione, affido del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria.
Il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni che possono essere goduti anche in via non continuativa. I due giorni di congedo obbligatorio competono indipendentemente dal diritto della madre al congedo di maternità e vanno fruiti dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e, quindi, anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
La fruizione, invece, del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, costituisce un diritto del padre, derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione Separata la quale dovrà rinunciare a fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità.
Esonero contributivo parziale per le assunzioni a tempo indeterminato a partire dal 2016
La legge di stabilità ripropone, anche per il 2016, lo sgravio per i nuovi assunti a tempo indeterminato riducendo sia la durata sia il limite di esenzione e conferma l’aliquota al 27,72% per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS e stabilisce inoltre l’esenzione contributiva delle borse di studio Erasmus.
Le nuove condizioni per l’esonero valgono per i datori di lavoro privati e devono essere nuove assunzioni a tempo indeterminato a partire dal 1/1/2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31/12/2016, sono esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
Non rientrano nel beneficio le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
Incrementi della produttività
Disciplina permanente sulla tassazione degli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, derivanti da contratti collettivi territoriali o aziendali o da contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Salvo esplicita rinuncia del lavoratore, verrà applicata l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 10% su un importo annuo non superiore a 2.000 euro (2.500 in caso di coinvolgimento paritetico del lavoratore nell’organizzazione del lavoro), a condizione che il reddito da lavoro dipendente privato nell’anno precedente non sia superiore a 50.000 euro.